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"He who joyfully marches in rank and file has already earned my contempt. He has been given a large brain by mistake, since for him the spinal cord would suffice." (Albert Einstein)

PROCEDURE DI DEPOSITO

MARCHIO ITALIANO

Il marchio usato e registrato in Italia e' un segno distintivo valido soltanto nel territorio italiano. La registrazione si ottiene depositando la domanda presso qualsiasi Camera di Commercio Industria, Artigianato, e Agricoltura o direttamente presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

La domanda di marchio e' pubblicata sul Bollettino Italiano dei Marchi. Entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione, contro tale domanda possono presentare opposizione i titolari di marchi registrati o depositati, che ritengano lesi i propri diritti dal deposito o dall'estensione in Italia di un marchio identico o simile al proprio, per prodotti o servizi identici o affini. Se il marchio non subira' opposizioni entro tale termine, verra' concesso.

La durata della protezione della registrazione di un marchio e' di 10 anni dalla data del deposito e puo' essere sempre rinnovata per ulteriori dieci anni, mediante il pagamento di una tassa di rinnovo.

MARCHIO DELL'UNIONE EUROPEA

Il marchio comunitario e' un segno distintivo autonomo che si caratterizza altresi' per il suo carattere unitario, consentendo di ottenere una protezione su tutto il territorio dell'Unione Europea, con una sola procedura di registrazione, presso l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprieta' Intellettuale di Alicante (E.U.I.P.O.) ed un'unica tassa di deposito. L'uso del marchio in modo effettivo anche in uno solo dei Paesi dell'Unione e' considerato equivalente in tutti i paesi della stessa.

Il deposito del marchio comunitario viene sottoposto ad un esame, nel quale l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprieta' Intellettuale di Alicante accerta la regolarita' della domanda e verifica l'esistenza dei requisiti di validita' del segno.

Una volta superata tale fase, il marchio e' pubblicato nel Bollettino dei Marchi dell'Unione Europea. A partire dalla pubblicazione, i titolari di marchi anteriori identici o simili hanno un termine di tre mesi entro il quale possono contestare la domanda di deposito del marchio, mediante la procedura amministrativa di opposizione alla registrazione.

In caso di deposito di opposizioni da parte di terzi, si puo' aprire una fase di trattativa con la controparte per tentare di giungere ad una soluzione della questione senza difendersi nell'opposizione, nel frattempo sospesa. Se la trattativa non ha esito positivo o non e' possibile, la procedura amministrativa prosegue fino alla definizione, con costi certamente piu' contenuti rispetto a quelli necessari per difendersi con un'azione giudiziaria. Conclusa positivamente l'opposizione, il marchio viene concesso.

La registrazione viene concessa per una durata di 10 anni ed e' rinnovabile per un numero illimitato di volte.

REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE

Con la registrazione internazionale di un marchio e' possibile, mediante un'unica domanda, estendere la protezione di un marchio italiano o comunitario, a tutti o ad alcuni dei Paesi aderenti al cosiddetto Sistema di Madrid (Accordo e Protocollo di Madrid) che comprende numerosi Stati tra i quali Cina, Stati Uniti, Giappone, Filippine e l'Unione Europea.

Si tratta di una procedura unificata di deposito che produce, nei paesi designati, lo stesso effetto di una registrazione nazionale ed e' soggetta, quanto ai requisiti di validita', alla normativa locale del singolo Paese protetto.

Ciascuno degli Stati rivendicati nella registrazione internazionale, provvede, tramite il rispettivo Ufficio Brevetti e Marchi, all'esame delle domande e ad accertarne la validita'.

Il marchio internazionale deve necessariamente basarsi su di un deposito e/o registrazione del segno nazionale o su di un marchio comunitario. La registrazione viene concessa per una durata di 10 anni ed e' rinnovabile per un numero illimitato di volte.

Una volta registrato il marchio internazionale, e' possibile estenderlo successivamente, designando altri Stati di interesse, aderenti alle Convenzioni di Madrid. I costi per il deposito variano a seconda del numero dei paesi rivendicati e del numero di classi di interesse.

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